Ufficio del registro fondiario della Regione Maloja

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BregagliaOrganizzazione e compiti, la tenuta a giorno, la documentazione pubblica, l’impianto del registro fondiario federale.

Circondario
Il Comune di Bregaglia fa parte del Circondario del registro fondiario Maloja, con sede a St.Moritz, al quale fanno capo tutti i comuni della Regione Maloja.


Ubicazione
Gli uffici si trovano nel centro di St.Moritz, in Plazza da Scoula 10. Parcheggi sono disponibili presso il vicino autosilo ‘Quadrellas’.


Funzione del registro fondiario
Il registro fondiario è un registro pubblico ai sensi dell’art. 9 del Codice civile (CC) per i diritti reali costituiti sui beni immobili (proprietà, servitù, oneri fondiari, diritti di pegno).
Nell’accezione più restrittiva del termine il registro fondiario rappresenta l’insieme della relativa documentazione gestita dal servizio pubblico. Il registro fondiario comprende oltre al libro mastro - nel quale ogni fondo ottiene un proprio numero e un proprio foglio - il libro giornale, i piani, i registri ausiliari e i documenti giustificativi.
La costituzione, il trasferimento come anche l'estinzione di tali diritti avviene principalmente tramite l’iscrizione nel registro. Per i diritti personali, in certi casi, è possibile fare uso dell'annotazione nel registro fondiario (diritti di compera, diritti di prelazione, diritti di ricupera, rapporti di locazione e d'affitto e altri ancora). L’immatricolazione dei fondi nel registro fondiario federale avviene sulla base dei piani della misurazione ufficiale. Pertanto, laddove il territorio non è ancora misurato, il registro fondiario federale non è allestito. In questi territori esistono in parte degli strumenti cantonali di registro fondiario (protocolli compravendite e registri degli immobili e delle servitù) ai quali non vengono tuttavia attribuiti tutti gli effetti del registro fondiario federale.


Organizzazione e compiti
Nel Cantone dei Grigioni ogni comune costituisce un circondario del registro fondiario (art. 137 della Legge d’introduzione al Codice civile; LICC). Nel corso degli anni vari comuni si sono riuniti in un unico circondario. La vigilanza sul registro fondiario spetta al dipartimento designato dal Governo. (Dipartimento dell'economia pubblica e socialità giusta il DG del 12.09.1995)
All’ufficio del registro fondiario spettano i seguenti compiti:

A questi compiti si sono aggiunti nel corso degli anni varie mansioni nell’ambito dell’applicazione del diritto fondiario, come per esempio nell’ambito dell’applicazione del Diritto fondiario rurale (Legge federale sul diritto fondiario rurale; LDFR), della ‘Lex Koller’ (Legge federale sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero; LAFE) e di altre ancora.


La tenuta a giorno
La tenuta a giorno avviene secondo le disposizioni del Codice civile (CC), del Regolamento federale per il registro fondiario (RRF) e dell’Ordinanza cantonale sul registro fondiario (OCRF).
Per legge, ogni disposizione nel registro fondiario presuppone:


La documentazione pubblica
Per documentazione pubblica s’intende l’attestazione di atti o fatti giuridici rilevanti in un atto pubblico (atto autentico) redatto con le prescritte formalità da un funzionario pubblico (pubblico ufficiale) o da una persona privata che esercita una funzione pubblica (notaio).
Il funzionario pubblico al quale è conferita questa facoltà ha pertanto il compito di ricevere le volontà delle parti, di elaborarle fornendo la necessaria consulenza, per poi tradurre i rispettivi voleri in un atto pubblico.
Gli scopi principali della documentazione pubblica sono:

In particolare è richiesta la forma qualificata della documentazione per i contratti inerenti:

Nel Cantone dei Grigioni la procedura e le competenze della documentazione pubblica sono disciplinate della Legge sul notariato. Le e gli ufficiali del registro fondiario sono competenti per le documentazioni pubbliche di negozi giuridici del diritto immobiliare nel loro circondario del registro fondiario.


L’impianto del registro fondiario federale
Nel Cantone dei Grigioni l’introduzione del registro fondiario federale è un compito dei comuni (art. 3 OCRF).
L'introduzione del registro fondiario federale persegue i seguenti scopi:

L’impianto del registro fondiario federale è regolato dagli articoli 3 - 20 dell'OCRF.

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